Sentenza 468/1990 (ECLI:IT:COST:1990:468)
Massima numero 16647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  09/10/1990;  Decisione del  09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16640  16641  16642  16643  16648


Titolo
SENT. 468/90 E. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - FATTI ACCADUTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - GIUDIZI PROPOSTI SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DIFFERIMENTO DEGLI EFFETTI DEL REFERENDUM ABROGATIVO - OMESSA PREVISIONE DELLA VERIFICA DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Posto che il differimento degli effetti del referendum abrogativo degli artt. 55 e 56 cod. proc. civ. fu motivato dalla esigenza di non lasciare senza una disciplina specifica la materia della responsabilita' civile dei magistrati per fatti causati dall'esercizio della giurisdizione, e che gia' la Corte costituzionale aveva ribadito in sede di giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo la indispensabilita' di un "filtro" a garanzia della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, ne consegue che la mancata previsione, nel contesto dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117, di una norma a tutela dei valori di cui agli artt. 101 a 113 Cost., determina vulnus - prima ancora che dei suddetti parametri - del principio di non irragionevolezza implicato dall'art. 3 Cost.. Pertanto per un equo bilanciamento dei giustapposti interessi, l'art. 19, secondo comma, della suddetta legge va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il tribunale competente, con rito camerale e conseguente applicazione degli ordinari reclami ed impugnazioni, verifichi la non manifesta infondatezza della domanda ai fini dell'ammissibilita' dell'azione di responsabilita' nei confronti del magistrato promossa successivamente al 7 aprile 1988 (termine finale di differimento degli effetti abrogativi del referendum popolare), per fatti anteriori al 16 aprile 1988 (data di entrata in vigore della nuova normativa). - S. nn. 2/1968, 26/1987, 18/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 106

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 109

Costituzione  art. 110

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte