Sentenza 468/1990 (ECLI:IT:COST:1990:468)
Massima numero 16647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
09/10/1990; Decisione del
09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Titolo
SENT. 468/90 E. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - FATTI ACCADUTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - GIUDIZI PROPOSTI SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DIFFERIMENTO DEGLI EFFETTI DEL REFERENDUM ABROGATIVO - OMESSA PREVISIONE DELLA VERIFICA DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 468/90 E. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - FATTI ACCADUTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - GIUDIZI PROPOSTI SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DIFFERIMENTO DEGLI EFFETTI DEL REFERENDUM ABROGATIVO - OMESSA PREVISIONE DELLA VERIFICA DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Posto che il differimento degli effetti del referendum abrogativo degli artt. 55 e 56 cod. proc. civ. fu motivato dalla esigenza di non lasciare senza una disciplina specifica la materia della responsabilita' civile dei magistrati per fatti causati dall'esercizio della giurisdizione, e che gia' la Corte costituzionale aveva ribadito in sede di giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo la indispensabilita' di un "filtro" a garanzia della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, ne consegue che la mancata previsione, nel contesto dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117, di una norma a tutela dei valori di cui agli artt. 101 a 113 Cost., determina vulnus - prima ancora che dei suddetti parametri - del principio di non irragionevolezza implicato dall'art. 3 Cost.. Pertanto per un equo bilanciamento dei giustapposti interessi, l'art. 19, secondo comma, della suddetta legge va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il tribunale competente, con rito camerale e conseguente applicazione degli ordinari reclami ed impugnazioni, verifichi la non manifesta infondatezza della domanda ai fini dell'ammissibilita' dell'azione di responsabilita' nei confronti del magistrato promossa successivamente al 7 aprile 1988 (termine finale di differimento degli effetti abrogativi del referendum popolare), per fatti anteriori al 16 aprile 1988 (data di entrata in vigore della nuova normativa). - S. nn. 2/1968, 26/1987, 18/1989.
Posto che il differimento degli effetti del referendum abrogativo degli artt. 55 e 56 cod. proc. civ. fu motivato dalla esigenza di non lasciare senza una disciplina specifica la materia della responsabilita' civile dei magistrati per fatti causati dall'esercizio della giurisdizione, e che gia' la Corte costituzionale aveva ribadito in sede di giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo la indispensabilita' di un "filtro" a garanzia della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, ne consegue che la mancata previsione, nel contesto dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117, di una norma a tutela dei valori di cui agli artt. 101 a 113 Cost., determina vulnus - prima ancora che dei suddetti parametri - del principio di non irragionevolezza implicato dall'art. 3 Cost.. Pertanto per un equo bilanciamento dei giustapposti interessi, l'art. 19, secondo comma, della suddetta legge va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il tribunale competente, con rito camerale e conseguente applicazione degli ordinari reclami ed impugnazioni, verifichi la non manifesta infondatezza della domanda ai fini dell'ammissibilita' dell'azione di responsabilita' nei confronti del magistrato promossa successivamente al 7 aprile 1988 (termine finale di differimento degli effetti abrogativi del referendum popolare), per fatti anteriori al 16 aprile 1988 (data di entrata in vigore della nuova normativa). - S. nn. 2/1968, 26/1987, 18/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 106
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 109
Costituzione
art. 110
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte