Sentenza 468/1990 (ECLI:IT:COST:1990:468)
Massima numero 16648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
09/10/1990; Decisione del
09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Titolo
SENT. 468/90 F. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - FATTI COMMESSI DA ALTRI SOGGETTI IN CONCORSO CON MAGISTRATI OVVERO INTIMAMENTE CONNESSI CON LE CONDOTTE DEI MAGISTRATI - OMESSA PREVISIONE, PER LE DOMANDE RELATIVE A TALI FATTI, DELLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE INDICATO NELLA NUOVA NORMATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 468/90 F. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - FATTI COMMESSI DA ALTRI SOGGETTI IN CONCORSO CON MAGISTRATI OVVERO INTIMAMENTE CONNESSI CON LE CONDOTTE DEI MAGISTRATI - OMESSA PREVISIONE, PER LE DOMANDE RELATIVE A TALI FATTI, DELLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE INDICATO NELLA NUOVA NORMATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In forza della irretroattivita' sancita dal suo art. 19, secondo comma, la legge 13 aprile 1988, n. 117, non si applica ai fatti accaduti prima della data della sua entrata in vigore (16 aprile 1988) in alcuna sua parte, ne' sostanziale ne' processuale, trattandosi di un insieme organico e non scindibile, fondato su una ratio radicalmente innovativa del regime precedente, nel senso che, per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, risponde ora lo Stato e in via di rivalsa il magistrato. (Inammissibilita', in quanto sollevata in giudizio vertente su fatti anteriori all'entrata in vigore della normativa impugnata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 24, 25 e 101 Cost.). Cfr. massima D
In forza della irretroattivita' sancita dal suo art. 19, secondo comma, la legge 13 aprile 1988, n. 117, non si applica ai fatti accaduti prima della data della sua entrata in vigore (16 aprile 1988) in alcuna sua parte, ne' sostanziale ne' processuale, trattandosi di un insieme organico e non scindibile, fondato su una ratio radicalmente innovativa del regime precedente, nel senso che, per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, risponde ora lo Stato e in via di rivalsa il magistrato. (Inammissibilita', in quanto sollevata in giudizio vertente su fatti anteriori all'entrata in vigore della normativa impugnata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 24, 25 e 101 Cost.). Cfr. massima D
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte