Sentenza 469/1990 (ECLI:IT:COST:1990:469)
Massima numero 16536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  09/10/1990;  Decisione del  09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 469/90. REATI MILITARI - DISERZIONE - NON CONSENTITO GIUDIZIO IN CONTUMACIA SE NON PER ORDINE DEL PROCURATORE GENERALE MILITARE - ESCLUSIONE, A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 503/1989 E DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE, DELLA POSSIBILITA' DI EMETTERE, PER IL REATO DI DISERZIONE, UNA QUALUNQUE MISURA CAUTELARE COERCITIVA - CONSEGUENZE: CREAZIONE DI UN INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO A FAVORE DI COLORO CHE PERSISTONO NEL REATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 377 c.p.m.p., con il non consentire, se non per ordine del Procuratore Generale militare, il giudizio in contumacia a carico degli imputati del reato di diserzione, finisce con il creare, risparmiando al disertore anche il processo finche' permanga la diserzione, un ingiustificato privilegio per i trasgressori piu' ostinati, dato che non e' possibile, a seguito della sentenza n. 503/1989 della Corte costituzionale e delle norme del nuovo codice di procedura penale, l'adozione di una qualunque misura cautelare coercitiva che faccia cessare lo stato di arbitraria assenza. Ne' l'accertata irrazionalita' puo' ritenersi esclusa dalla esistenza della clausola potestativa a discrezione del Procuratore Generale militare, poiche', anche a prescindere dalla compatibilita' di siffatto potere con il principio della obbligatorieta' dell'azione penale, la disposizione dell'art. 377 c.p.m.p. spiegherebbe comunque i suoi effetti ogniqualvolta quel potere non venisse esercitato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 377 c.p.m.p.. - S. n. 503/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte