Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Proroga fino al 31 dicembre 2033, a domanda, delle concessioni del demanio marittimo in essere al 31 dicembre 2018 - Estensione della durata degli atti concessori fino al termine del procedimento di proroga e, comunque, per un periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020, che estende fino alla data del 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, la validità delle concessioni del demanio marittimo in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, prevedendo la proroga della durata degli atti concessori fino al termine del suddetto procedimento e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima. La norma impugnata dal Governo, prevedendo una proroga delle concessioni demaniali esistenti, invade la competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento. L'invasione non è esclusa dalla circostanza che la legislazione regionale si limiti a riprodurre, nella sostanza, una disciplina già prevista dalla legislazione statale, e in particolare dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018, poiché qualsiasi disciplina che comporti una restrizione al libero accesso nel mercato di altri operatori, come certamente accade quando si stabiliscano proroghe dei rapporti concessori in corso, è riservata alla legislazione statale, restando invece in questa materia precluso qualsiasi intervento della legislazione regionale.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, discipline regionali le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali in essere incidono sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2021, n. 1 del 2019, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011).