Sentenza 470/1990 (ECLI:IT:COST:1990:470)
Massima numero 16515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/10/1990; Decisione del
09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Titolo
SENT. 470/90 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA' - DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA - MANCANZA DI ESSA O DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE - POSSIBILITA' DEGLI INTERESSATI DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA LIQUIDAZIONE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 470/90 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA' - DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA - MANCANZA DI ESSA O DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE - POSSIBILITA' DEGLI INTERESSATI DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA LIQUIDAZIONE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La garanzia della tutela giurisdizionale non consente di far dipendere dal comportamento della p.a. - e in definitiva dal suo arbitrio - l'azionabilita' della pretesa all'indennita' per l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 24 Cost. - l'art. 20, quarto comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della Commissione prevista dall'art. 16, dell'indennita' di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne e' oggetto (non essendovi ragioni per differire tale decorrenza sino alla scadenza del termine quinquennale di legittima occupazione). - S. n. 67/1990.
La garanzia della tutela giurisdizionale non consente di far dipendere dal comportamento della p.a. - e in definitiva dal suo arbitrio - l'azionabilita' della pretesa all'indennita' per l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 24 Cost. - l'art. 20, quarto comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della Commissione prevista dall'art. 16, dell'indennita' di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne e' oggetto (non essendovi ragioni per differire tale decorrenza sino alla scadenza del termine quinquennale di legittima occupazione). - S. n. 67/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte