Sentenza 471/1990 (ECLI:IT:COST:1990:471)
Massima numero 16529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
09/10/1990; Decisione del
09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Titolo
SENT. 471/90 C. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO ED ISPEZIONE GIUDIZIALE SULLA PERSONA DELL'ISTANTE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 471/90 C. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO ED ISPEZIONE GIUDIZIALE SULLA PERSONA DELL'ISTANTE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione di una domanda di risarcimento, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. cfr. massime precedenti - Su una questione concernente lo stesso art. 696, primo comma, cod. proc. civ., ma riguardo a un caso di specie non analogo al presente, e comunque dichiarata inammissibile per irrilevanza: sent. n. 18/1986.
Il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione di una domanda di risarcimento, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. cfr. massime precedenti - Su una questione concernente lo stesso art. 696, primo comma, cod. proc. civ., ma riguardo a un caso di specie non analogo al presente, e comunque dichiarata inammissibile per irrilevanza: sent. n. 18/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte