Sentenza 472/1990 (ECLI:IT:COST:1990:472)
Massima numero 16518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/10/1990; Decisione del
09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Titolo
SENT. 472/90 C. REGIONE SICILIA - ESECUZIONE DI LAVORI EDILI NELLE ZONE SISMICHE - ASSUNZIONE DI PERSONALE - TECNICI DICHIARATI IDONEI A CONCORSI ESPLETATI EX ART. 15, LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1986, N. 26 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 472/90 C. REGIONE SICILIA - ESECUZIONE DI LAVORI EDILI NELLE ZONE SISMICHE - ASSUNZIONE DI PERSONALE - TECNICI DICHIARATI IDONEI A CONCORSI ESPLETATI EX ART. 15, LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1986, N. 26 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La situazione degli idonei ai concorsi considerati dall'art. 3, della legge regione Sicilia del 6 luglio 1990, (v. massima A) si differenzia obiettivamente da quella degli idonei ad altri concorsi - e non e' quindi ad essa raffrontabile, ai fini del giudizio di eguaglianza - a causa delle particolari aspettative sorte nei primi, dopo aver sostenuto le prove di concorsi espletati in presenza di situazioni del tutto peculiari (ll. reg. nn. 37 del 1985, 26 del 1986, decreto intersessoriale 29 luglio 1986, dd. 16 dicembre 1986 e 14 gennaio 1987) e consistenti nell'essere utilizzati in relazione ad esigenze effettive ancorche' non piu' riferite alla sanatoria edilizia, ma attinenti ai servizi regionali tecnici in genere. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 11).
La situazione degli idonei ai concorsi considerati dall'art. 3, della legge regione Sicilia del 6 luglio 1990, (v. massima A) si differenzia obiettivamente da quella degli idonei ad altri concorsi - e non e' quindi ad essa raffrontabile, ai fini del giudizio di eguaglianza - a causa delle particolari aspettative sorte nei primi, dopo aver sostenuto le prove di concorsi espletati in presenza di situazioni del tutto peculiari (ll. reg. nn. 37 del 1985, 26 del 1986, decreto intersessoriale 29 luglio 1986, dd. 16 dicembre 1986 e 14 gennaio 1987) e consistenti nell'essere utilizzati in relazione ad esigenze effettive ancorche' non piu' riferite alla sanatoria edilizia, ma attinenti ai servizi regionali tecnici in genere. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 11).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte