Sentenza 473/1990 (ECLI:IT:COST:1990:473)
Massima numero 16547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
09/10/1990; Decisione del
09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 473/90. REATI MILITARI - PECULATO MILITARE - PENA EDITTALE - MISURA - MANCATA PEVISIONE DELLA NUOVA FIGURA DEL PECULATO D'USO INTRODOTTA PER IL PECULATO COMUNE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 473/90. REATI MILITARI - PECULATO MILITARE - PENA EDITTALE - MISURA - MANCATA PEVISIONE DELLA NUOVA FIGURA DEL PECULATO D'USO INTRODOTTA PER IL PECULATO COMUNE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Data la sostanziale identita' tra le fattispecie del peculato comune e del peculato militare, e' da ritenersi irrazionale la mancata previsione, per il peculato militare, della piu' lieve figura del peculato d'uso introdotta, per il peculato comune, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, con la conseguenza che la stessa condotta, se compiuta da pubblico ufficiale militare, e' ora sottoposta alla pena da due a dieci anni di reclusione militare, mentre se a rendersene responsabile e'un pubblico ufficiale civile - integrando la medesima azione il " peculato d'uso " - la reclusione e' solo da sei mesi a tre anni. Tuttavia la Corte non puo' accedere alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., non potendo determinare l'effetto peggiorativo che si avrebbe per l'ipotesi di peculato militare diverso da quello d'uso, che, con l'applicazione dell'art. 314 cod. pen. - in conseguenza di tale declaratoria - verrebbe ad essere soggetto a sanzione piu' grave, nel minimo (tre anni di reclusione), di quella (due anni) stabilita per l'analoga fattispecie dall'art. 215 c.p.m.p.. Ne' la Corte potrebbe procedere ad una grave manipolazione, quale certo sarebbe quella di inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p. quel secondo comma (prevedente il peculato d'uso) che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 315 c.p.. E' percio' necessario, e urgente, un intervento del legislatore, gia' prospettato del resto nei lavori preparatori della legge n. 86 del 1990. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 4/1974.
Data la sostanziale identita' tra le fattispecie del peculato comune e del peculato militare, e' da ritenersi irrazionale la mancata previsione, per il peculato militare, della piu' lieve figura del peculato d'uso introdotta, per il peculato comune, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, con la conseguenza che la stessa condotta, se compiuta da pubblico ufficiale militare, e' ora sottoposta alla pena da due a dieci anni di reclusione militare, mentre se a rendersene responsabile e'un pubblico ufficiale civile - integrando la medesima azione il " peculato d'uso " - la reclusione e' solo da sei mesi a tre anni. Tuttavia la Corte non puo' accedere alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., non potendo determinare l'effetto peggiorativo che si avrebbe per l'ipotesi di peculato militare diverso da quello d'uso, che, con l'applicazione dell'art. 314 cod. pen. - in conseguenza di tale declaratoria - verrebbe ad essere soggetto a sanzione piu' grave, nel minimo (tre anni di reclusione), di quella (due anni) stabilita per l'analoga fattispecie dall'art. 215 c.p.m.p.. Ne' la Corte potrebbe procedere ad una grave manipolazione, quale certo sarebbe quella di inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p. quel secondo comma (prevedente il peculato d'uso) che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 315 c.p.. E' percio' necessario, e urgente, un intervento del legislatore, gia' prospettato del resto nei lavori preparatori della legge n. 86 del 1990. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 4/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte