Rilevanza della questione incidentale - Censura di norme processuali incidenti su procedimenti penali pendenti nella fase del dibattimento - Efficacia di una pronuncia di accoglimento sulla estinzione dei reati, per cui si procede nei giudizi a quibus, per decorrenza del termine di prescrizione - Sussistenza.
Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 4 e 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui rispettivamente dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g), del medesimo art. 83 del d.l. n.18 del 2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Le questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali pendenti nella fase del dibattimento, nei quali, qualora le disposizioni censurate fossero ritenute costituzionalmente illegittime, i rimettenti dovrebbero dichiarare l'estinzione dei reati per essere decorso il termine massimo di prescrizione; laddove, invece, applicando la sospensione di tale termine come previsto dalle disposizioni censurate, non sarebbe maturata la prescrizione dei reati.