Sentenza 140/2021 (ECLI:IT:COST:2021:140)
Massima numero 43975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  25/05/2021;  Decisione del  25/05/2021
Deposito del 06/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  43974  43976  43977  43978  43979


Titolo
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Denunciata violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate dai Tribunali di Paola, Spoleto, Roma e Crotone in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. Le medesime questioni sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 278 del 2020. (Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  17/03/2020  n. 18  art. 83  co. 4

legge  24/04/2020  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte