Ordinanza 483/1990 (ECLI:IT:COST:1990:483)
Massima numero 16585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
09/10/1990; Decisione del
09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Titolo
ORD. 483/90 A. INDUSTRIA E COMMERCIO - APERTURA DI NUOVI ESERCIZI COMMERCIALI - AUTORIZZAZIONI - SOSPENSIONE DEL RILASCIO PER I COMUNI, CON OLTRE CINQUEMILA ABITANTI, SPROVVISTI DEL PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA, EX L. N. 426 DEL 1971 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 483/90 A. INDUSTRIA E COMMERCIO - APERTURA DI NUOVI ESERCIZI COMMERCIALI - AUTORIZZAZIONI - SOSPENSIONE DEL RILASCIO PER I COMUNI, CON OLTRE CINQUEMILA ABITANTI, SPROVVISTI DEL PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA, EX L. N. 426 DEL 1971 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non costituiscono violazione del principio di eguaglianza le differenziazioni tra cittadini derivanti dalla norma che stabilisce la sospensione del rilascio di autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali per i comuni di oltre cinquemila abitanti, sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita - di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 - in relazione alla non avvenuta adozione del piano stesso. Il diverso regime, cui sono soggetti in tale ipotesi gli appartenenti ai comuni con meno di cinquemila abitanti o con cinquemila e oltre abitanti, si giustifica, infatti, nella ragionevolezza di una distinzione nel primo caso fondata su realta' socio-economiche diverse e nel secondo fra situazioni nelle quali una pianificazione e' garanzia di ordine e di non arbitrarieta' nel rilascio delle autorizzazioni e situazioni nelle quali detta garanzia mancherebbe. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni in legge 29 novembre 1982, n. 887).
Non costituiscono violazione del principio di eguaglianza le differenziazioni tra cittadini derivanti dalla norma che stabilisce la sospensione del rilascio di autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali per i comuni di oltre cinquemila abitanti, sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita - di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 - in relazione alla non avvenuta adozione del piano stesso. Il diverso regime, cui sono soggetti in tale ipotesi gli appartenenti ai comuni con meno di cinquemila abitanti o con cinquemila e oltre abitanti, si giustifica, infatti, nella ragionevolezza di una distinzione nel primo caso fondata su realta' socio-economiche diverse e nel secondo fra situazioni nelle quali una pianificazione e' garanzia di ordine e di non arbitrarieta' nel rilascio delle autorizzazioni e situazioni nelle quali detta garanzia mancherebbe. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni in legge 29 novembre 1982, n. 887).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte