Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Denunciata violazione del principio, anche convenzionale, di irretroattività della legge penale sfavorevole - Questioni analoghe ad altre già ritenute inammissibili - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Spoleto, Roma e Crotone in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020. Le questioni sono analoghe a quelle già scrutinate - e ritenute inammissibili - nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2020. I rimettenti, pur consapevoli della natura sostanziale che l'istituto della prescrizione riveste nell'ordinamento italiano, hanno omesso di chiarire in quali termini il parametro convenzionale evocato offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost. (Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020).