Ordinanza 492/1990 (ECLI:IT:COST:1990:492)
Massima numero 16595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  09/10/1990;  Decisione del  09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 492/90. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - BENI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI - TELEVISORE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' irragionevole, tenuto conto dell'esigenza di contemperare l'interesse del debitore con quello del creditore, che il legislatore, alla cui esclusiva discrezionalita' spetta l'individuazione dei beni pignorabili, non abbia compreso il televisore tra i beni assolutamente impignorabili. Al riguardo, tuttavia, in considerazione della rilevanza sociale assunta da alcuni beni dall'ultima modifica legislativa in materia ad oggi, appare ormai opportuno un nuovo apprezzamento in sede legislativa che possa condurre ad un eventuale modifica dell'elenco dei beni impignorabili, in modo da renderlo piu' aderente a tale evoluzione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 Cost.). - O. n. 60/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte