Sentenza 493/1990 (ECLI:IT:COST:1990:493)
Massima numero 16544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Titolo
SENT. 493/90 A. REGIONE SICILIANA - RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE DI MESSINA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI CON LA CONTRIBUZIONE PUBBLICA - REQUISITI OCCORRENTI - LIMITE MASSIMO DI REDDITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 493/90 A. REGIONE SICILIANA - RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE DI MESSINA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI CON LA CONTRIBUZIONE PUBBLICA - REQUISITI OCCORRENTI - LIMITE MASSIMO DI REDDITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'assegnazione degli alloggi realizzati con la pubblica contribuzione assume - nell'ambito degli interventi organici per il risanamento delle aree degradate di Messina - una posizione marginale e strumentale rispetto alle operazioni concernenti l'assetto del territorio e le opere pubbliche sociali, le quali indubbiamente rientrano, in base all'art. 14, lettere f) e g) dello Statuto speciale, nella competenza normativa esclusiva della Regione siciliana. Ne' sussiste un principio generale di livello costituzionale per il quale l'assegnazione degli alloggi debba essere, sul piano normativo o amministrativo, di competenza non regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5 e 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, nella parte in cui - in contrasto con la normativa statale del d.P.R. n. 1034 del 1972 - escludono il limite massimo di reddito dai requisiti per l'assegnazione dell'alloggio). - S. nn. 534/1988 e 536/1988.
L'assegnazione degli alloggi realizzati con la pubblica contribuzione assume - nell'ambito degli interventi organici per il risanamento delle aree degradate di Messina - una posizione marginale e strumentale rispetto alle operazioni concernenti l'assetto del territorio e le opere pubbliche sociali, le quali indubbiamente rientrano, in base all'art. 14, lettere f) e g) dello Statuto speciale, nella competenza normativa esclusiva della Regione siciliana. Ne' sussiste un principio generale di livello costituzionale per il quale l'assegnazione degli alloggi debba essere, sul piano normativo o amministrativo, di competenza non regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5 e 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, nella parte in cui - in contrasto con la normativa statale del d.P.R. n. 1034 del 1972 - escludono il limite massimo di reddito dai requisiti per l'assegnazione dell'alloggio). - S. nn. 534/1988 e 536/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1972
n. 1035
art. 0