Sentenza 493/1990 (ECLI:IT:COST:1990:493)
Massima numero 16546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Titolo
SENT. 493/90 C. REGIONE SICILIANA - RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE DI MESSINA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI CON LA CONTRIBUZIONE PUBBLICA - REQUISITI OCCORRENTI - LIMITE MASSIMO DI REDDITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 493/90 C. REGIONE SICILIANA - RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE DI MESSINA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI CON LA CONTRIBUZIONE PUBBLICA - REQUISITI OCCORRENTI - LIMITE MASSIMO DI REDDITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge siciliana recante interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina, escludendo il limite massimo del reddito dai requisiti per l'assegnazione degli alloggi realizzati con pubblica contribuzione e richiedendo invece - ad evitare manovre devianti o fraudolente - la residenza da almeno tre anni continuativi nelle aree da risanare, risulta non irragionevole tenuto conto del fine di completo e globale risanamento urbano perseguito dalla stessa legge e destinato ad attuarsi peraltro in un contesto ambientale di per se' indicativo della insufficiente disponibilita' di risorse autonome da parte delle singole unita' familiari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 5 e 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990).
La legge siciliana recante interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina, escludendo il limite massimo del reddito dai requisiti per l'assegnazione degli alloggi realizzati con pubblica contribuzione e richiedendo invece - ad evitare manovre devianti o fraudolente - la residenza da almeno tre anni continuativi nelle aree da risanare, risulta non irragionevole tenuto conto del fine di completo e globale risanamento urbano perseguito dalla stessa legge e destinato ad attuarsi peraltro in un contesto ambientale di per se' indicativo della insufficiente disponibilita' di risorse autonome da parte delle singole unita' familiari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 5 e 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte