Sentenza 140/2021 (ECLI:IT:COST:2021:140)
Massima numero 43977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  25/05/2021;  Decisione del  25/05/2021
Deposito del 06/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  43974  43975  43976  43978  43979


Titolo
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Termine massimo fissato in base alle misure organizzative adottate dal capo dell'ufficio giudiziario, comunque non oltre il 30 giugno 2020 - Denunciata violazione del principio, anche convenzionale, di irretroattività della legge penale sfavorevole - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Paola in riferimento all'art. 117, primo comma, della Cost, in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020. Il rimettente ha replicato argomentazioni identiche a quelle svolte nei confronti del comma 4 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 - già scrutinato nel senso della inammissibilità -, pertanto non chiarendo, anche in questo caso, in quali termini il parametro convenzionale interposto offrirebbe una protezione del principio di legalità più estesa di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  17/03/2020  n. 18  art. 83  co. 9

legge  24/04/2020  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7