Sentenza 496/1990 (ECLI:IT:COST:1990:496)
Massima numero 16533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 26/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
16532
Titolo
SENT. 496/90 B. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - G.I.P. PRESSO LA PRETURA - RITO ABBREVIATO - INCOMPATIBILITA' PER PREGRESSA CONOSCENZA DEGLI ATTI E VALUTAZIONI EFFETTUATE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 496/90 B. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - G.I.P. PRESSO LA PRETURA - RITO ABBREVIATO - INCOMPATIBILITA' PER PREGRESSA CONOSCENZA DEGLI ATTI E VALUTAZIONI EFFETTUATE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il G.I.P. presso la pretura, quando respinge la richiesta di archiviazione ed ordina, conseguentemente, di formulare l'imputazione, compie una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato al giudizio di merito. Percio' demandare il giudizio, in caso di richiesta di rito abbreviato, allo stesso soggetto che lo ha promosso, disattendendo la contraria opinione del P.M., e' in dissonanza con il dettato della direttiva n. 103 della legge delega che impone nel giudizio pretorile una netta distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti ed inoltre col rilievo assegnato nel nuovo sistema, alla terzieta' del giudice, significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti durante le indagini preliminari. E' quindi costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost (assorbiti gli altri profili), l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice.
Il G.I.P. presso la pretura, quando respinge la richiesta di archiviazione ed ordina, conseguentemente, di formulare l'imputazione, compie una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato al giudizio di merito. Percio' demandare il giudizio, in caso di richiesta di rito abbreviato, allo stesso soggetto che lo ha promosso, disattendendo la contraria opinione del P.M., e' in dissonanza con il dettato della direttiva n. 103 della legge delega che impone nel giudizio pretorile una netta distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti ed inoltre col rilievo assegnato nel nuovo sistema, alla terzieta' del giudice, significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti durante le indagini preliminari. E' quindi costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost (assorbiti gli altri profili), l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte