Sentenza 497/1990 (ECLI:IT:COST:1990:497)
Massima numero 16649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  15/10/1990;  Decisione del  15/10/1990
Deposito del 26/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 497/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - AREE DI APPLICAZIONE - NUOVI INQUADRAMENTI DELLE IMPRESE - CONSEGUENTE CLASSIFICAZIONE DI TALUNE DI ESSE (NELLA SPECIE "CASA DI CURA") GIA' INQUADRATE NEL SETTORE INDUSTRIA, NEL SETTORE DEL COMMERCIO, CON PERDITA DEGLI SGRAVI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La legislazione sugli sgravi contributivi contiene un generico riferimento alle aziende industriali, con utilizzazione della nozione di impresa ex art. 2195 cod. civ., prescindendo, tra l'altro, completamente, dal regime previdenziale. Essa presenta caratteri di specialita' relativamente sia all'ambito territoriale (Mezzogiorno o zone depresse del centro-nord) degli interventi che alle finalita' (di ordine politico-economico- sociale) perseguite, ed ha natura contingente, cosicche' e' ben possibile che una stessa azienda sia classificata nel settore industriale ai fini dello sgravio contributivo ed in quello commerciale ai fini previdenziali e assistenziali. Pertanto, nella fattispecie, controvertendosi sulla conservazione del beneficio dello sgravio contributivo riconosciuto alla ricorrente Casa di cura con sentenza passata in giudicato, non trova applicazione il censurato art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ma la legge n. 1089 del 1968, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 918 del 1968. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte