Sentenza 498/1990 (ECLI:IT:COST:1990:498)
Massima numero 16526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 26/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
16527
Titolo
SENT. 498/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO CONTESTUALMENTE AL RIGETTO DELLA DOMANDA CAUTELARE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA E DI REQUISITI PROCESSUALI.
SENT. 498/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO CONTESTUALMENTE AL RIGETTO DELLA DOMANDA CAUTELARE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA E DI REQUISITI PROCESSUALI.
Testo
La questione di costituzionalita' sollevata dal giudice amministrativo con la medesima ordinanza che respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato e' priva di rilevanza rispetto alla fase cautelare - essendosi questa gia' conclusa - ne' puo' considerarsi tempestiva rispetto alla successiva fase destinata all'esame del merito, in quanto l'organo rimettente e' sprovvisto, a quel momento, di poteri decisori, non risultando ancora perfezionati i requisiti processuali relativi all'assegnazione della causa e alla sua trattazione nel merito. - S. n. 579/1989.
La questione di costituzionalita' sollevata dal giudice amministrativo con la medesima ordinanza che respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato e' priva di rilevanza rispetto alla fase cautelare - essendosi questa gia' conclusa - ne' puo' considerarsi tempestiva rispetto alla successiva fase destinata all'esame del merito, in quanto l'organo rimettente e' sprovvisto, a quel momento, di poteri decisori, non risultando ancora perfezionati i requisiti processuali relativi all'assegnazione della causa e alla sua trattazione nel merito. - S. n. 579/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23