Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Termine massimo fissato in base alle misure organizzative adottate dal capo dell'ufficio giudiziario, comunque non oltre il 30 giugno 2020 - Violazione del principio di legalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, l'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lette. g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. A differenza del comma 4 - già scrutinato nel senso della non fondatezza, in quanto àncora la sospensione del termine di prescrizione a presupposti compiutamente definiti nei precedenti commi 1 e 2, talché la fattispecie è sufficientemente determinata per legge -, la formulazione testuale della norma censurata dal Tribunale di Roma fa riferimento al precedente comma 7, lett. g), che contiene un rinvio alle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari sono facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; misure che possono consistere in una serie di prescrizioni tra cui il rinvio delle udienze, facoltà questa che solo genericamente è delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire. In tale quadro, questa normativa speciale e temporanea introduce sì una fattispecie di rilievo processuale, ma da essa conseguono significativi effetti di natura sostanziale. All'eventuale provvedimento generale del capo dell'ufficio, che risponde a esigenze organizzative legate all'andamento della pandemia, la norma censurata riconnette l'effetto in malam partem recato dalla previsione della sospensione del decorso del termine di prescrizione nel caso di rinvio del processo - sia pure non oltre il 30 giugno 2020 -, determinando così un allungamento complessivo del termine entro il quale la fattispecie estintiva della punibilità si realizza. Per la sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, tale previsione normativa ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità, il quale richiede che essa, incidendo sulla punibilità del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi sì da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2020 e n. 115 del 2018; ordinanza n. 24 del 2017).
La concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità. È infatti il legislatore che - secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati - valuta l'affievolimento progressivo dell'interesse della collettività alla punizione del comportamento penalmente illecito e determina quando il decorso del tempo, in riferimento ad ogni fattispecie di reato, ne comporti l'estinzione. (Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020).