Ordinanza 504/1990 (ECLI:IT:COST:1990:504)
Massima numero 16593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 26/10/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Massime associate alla pronuncia:
16587
Titolo
ORD. 504/90 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SCELTA DEL RELATORE - MODALITA' - RITENUTA CARENZA DI POTERI DEL PRESIDENTE AL RIGUARDO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 504/90 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SCELTA DEL RELATORE - MODALITA' - RITENUTA CARENZA DI POTERI DEL PRESIDENTE AL RIGUARDO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel procedimento innanzi alle Commissioni tributarie, pur non trovando applicazione gli artt. 276, ultimo comma, cod. proc. civ. e 118, ultimo comma, disp. di attuazione del codice stesso, il potere di regolare l'assegnazione del ricorso tributario nonche' la discussione, spettano al Presidente della Commissione, (artt. 19, secondo comma, e 20, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, che prevedono per ogni ricorso la nomina di un relatore il quale espone i fatti e le questioni della controversia) e la redazione della motivazione della decisione salvo eccezioni (astensione, incompatibilita', ecc.) e' demandata, secondo la prassi interpretativa e secondo quanto avviene per ogni giurisdizione, al relatore. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
Nel procedimento innanzi alle Commissioni tributarie, pur non trovando applicazione gli artt. 276, ultimo comma, cod. proc. civ. e 118, ultimo comma, disp. di attuazione del codice stesso, il potere di regolare l'assegnazione del ricorso tributario nonche' la discussione, spettano al Presidente della Commissione, (artt. 19, secondo comma, e 20, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, che prevedono per ogni ricorso la nomina di un relatore il quale espone i fatti e le questioni della controversia) e la redazione della motivazione della decisione salvo eccezioni (astensione, incompatibilita', ecc.) e' demandata, secondo la prassi interpretativa e secondo quanto avviene per ogni giurisdizione, al relatore. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte