Ordinanza 504/1990 (ECLI:IT:COST:1990:504)
Massima numero 16593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  15/10/1990;  Decisione del  15/10/1990
Deposito del 26/10/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Massime associate alla pronuncia:  16587


Titolo
ORD. 504/90 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SCELTA DEL RELATORE - MODALITA' - RITENUTA CARENZA DI POTERI DEL PRESIDENTE AL RIGUARDO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel procedimento innanzi alle Commissioni tributarie, pur non trovando applicazione gli artt. 276, ultimo comma, cod. proc. civ. e 118, ultimo comma, disp. di attuazione del codice stesso, il potere di regolare l'assegnazione del ricorso tributario nonche' la discussione, spettano al Presidente della Commissione, (artt. 19, secondo comma, e 20, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, che prevedono per ogni ricorso la nomina di un relatore il quale espone i fatti e le questioni della controversia) e la redazione della motivazione della decisione salvo eccezioni (astensione, incompatibilita', ecc.) e' demandata, secondo la prassi interpretativa e secondo quanto avviene per ogni giurisdizione, al relatore. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte