Ordinanza 509/1990 (ECLI:IT:COST:1990:509)
Massima numero 16635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 26/10/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 509/90. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - NECESSITA' DI TENER CONTO DELLE PENE GIA' ESPIATE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE DEI TRE ANNI - RI TENUTA APPLICABILITA' DI TALE REGOLA SOLO QUANDO LE PENE SIANO STATE IRROGATE CON SENTENZE DIVERSE E NON, INVECE, NEL CASO DI PENA INFLITTA CON UNICA SENTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 509/90. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - NECESSITA' DI TENER CONTO DELLE PENE GIA' ESPIATE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE DEI TRE ANNI - RI TENUTA APPLICABILITA' DI TALE REGOLA SOLO QUANDO LE PENE SIANO STATE IRROGATE CON SENTENZE DIVERSE E NON, INVECE, NEL CASO DI PENA INFLITTA CON UNICA SENTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La regola secondo cui, nella determinazione della pena residua ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, e' necessario tener conto delle pene gia' espiate, vale non solo per le pene irrogate con piu' sentenze di condanna, ma, a fortiori, anche nell'ipotesi di condanna per piu' reati con unica sentenza (artt. 73, 76 e 80 cod. pen.). Ne' si puo' in contrario far richiamo alla sentenza n. 386/1989, con cui la Corte costituzionale, pur affermando il suddetto principio in relazione a un caso di cumulo di pene derivanti da piu' sentenze, ha tuttavia fatto riferimento in motivazione all'art. 76, primo comma, cod. pen., quale fonte del cumulo di pene inflitte con una, o piu', sentenze di condanna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come introdotto e incorporato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - S. n. 386/1989.
La regola secondo cui, nella determinazione della pena residua ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, e' necessario tener conto delle pene gia' espiate, vale non solo per le pene irrogate con piu' sentenze di condanna, ma, a fortiori, anche nell'ipotesi di condanna per piu' reati con unica sentenza (artt. 73, 76 e 80 cod. pen.). Ne' si puo' in contrario far richiamo alla sentenza n. 386/1989, con cui la Corte costituzionale, pur affermando il suddetto principio in relazione a un caso di cumulo di pene derivanti da piu' sentenze, ha tuttavia fatto riferimento in motivazione all'art. 76, primo comma, cod. pen., quale fonte del cumulo di pene inflitte con una, o piu', sentenze di condanna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come introdotto e incorporato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - S. n. 386/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte