Sentenza 512/1990 (ECLI:IT:COST:1990:512)
Massima numero 16615
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  15/10/1990;  Decisione del  15/10/1990
Deposito del 30/10/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Massime associate alla pronuncia:  16616  16617  16618


Titolo
SENT. 512/90 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI - INDIVIDUAZIONE DELLE "MATERIE PRIME SECONDARIE" - INCLUSIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA RACCOLTE FINALIZZATE - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE.

Testo
La nozione di "materia prima secondaria" postula la destinazione al reimpiego in processi produttivi, ma non necessariamente la provenienza da essi, sicche' legittimamente il decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 individua tra le materie prime secondarie anche residui provenienti da raccolte finalizzate di rifiuti solidi urbani. (Spettanza allo Stato del potere di definire e individuare le materie prime secondarie nei modi e nei termini risultanti dall'art. 2 del suddetto decreto). - sulla competenza concorrente della Provincia autonoma di Trento in materia di ambiente, S. n. 183/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  09/09/1988  n. 397  art. 2    co. 1  

decreto legge  09/09/1988  n. 397  art. 2    co. 3  

legge  09/11/1988  n. 475  art. 0