Sentenza 140/2021 (ECLI:IT:COST:2021:140)
Massima numero 43979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  25/05/2021;  Decisione del  25/05/2021
Deposito del 06/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  43974  43975  43976  43977  43978


Titolo
Reati e pene - Principio di legalità in materia penale - Caposaldo del diritto sanzionatorio - Conseguente sua estensione al regime della prescrizione, stante l'intrinseca natura sostanziale dell'istituto.

Testo

L'intrinseca natura sostanziale della prescrizione chiama in causa la garanzia del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.); principio questo che costituisce caposaldo del complessivo sistema punitivo - il c.d. "diritto sanzionatorio" - trovando esso applicazione alle fattispecie di reato e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo e la cui garanzia si estende anche alle possibili ricadute che sulla sua durata possono avere norme processuali; se da una parte, per queste ultime trova applicazione, di per sé, in quanto regola del processo, il diverso canone del tempus regit actum, dall'altra le conseguenze in termini di possibile allungamento della durata del termine di prescrizione sono attratte alla dimensione sostanziale, che connota tale istituto, e quindi al rispetto del principio di legalità: anch'esse devono essere previste dalla legge del tempus commissi delicti. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2021 e n. 25 del 2019).

Una persona accusata di un reato deve poter conoscere ex ante (ossia al momento della commissione del fatto), sia la fattispecie di reato, sia l'entità della pena con proiezione, entro certi limiti, anche alle modalità della sua espiazione in regime carcerario, sia la durata della prescrizione (art. 157 cod. pen.). (Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020).

La garanzia del principio di legalità richiede che la persona incolpata di un reato deve poter avere previa consapevolezza della disciplina della prescrizione concernente sia la definizione della fattispecie legale, sia la sua dimensione temporale; quest'ultima risultante dalla ben precisa durata tabellare della prescrizione (art. 157 cod. pen.) e dalla possibile incidenza su di essa di regole processuali, quali quelle dell'interruzione e della sospensione. Il rispetto di tale principio richiede, quindi, che la norma, la quale in ipotesi ampli la durata del termine di prescrizione, ovvero ne preveda il prolungamento come conseguenza dell'applicazione di una regola processuale, sia sufficientemente determinata e, ove tale, sia anche non retroattiva. (Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020).

Il tempo necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell'applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate. (Precedente citato: ordinanza n. 24 del 2017).

In relazione al principio di legalità, gli stessi principi o analoghe previsioni si rinvengono nella Costituzione e nella CEDU, così determinandosi una concorrenza di tutele, che però possono non essere perfettamente simmetriche e sovrapponibili; vi può essere uno scarto di tutele, rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela più ampia. Quindi, in questa ipotesi di «concorrenza di tutele», si ha che l'art. 7 CEDU ben può offrire, talora, in riferimento a determinate fattispecie, una tutela più ampia del parametro nazionale (art. 25, secondo comma, Cost.), cosicché la questione, ritenuta inizialmente non fondata in riferimento a quest'ultimo, è poi risultata invece fondata in riferimento al parametro interposto. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019 e n. 282 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte