Sentenza 512/1990 (ECLI:IT:COST:1990:512)
Massima numero 16618
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 30/10/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Titolo
SENT. 512/90 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI - ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE "MATERIE PRIME SECONDARIE" - IMPOSIZIONE DI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI AGLI OPERATORI DEL SETTORE CON DECRETO MINISTERIALE - NON SPETTANZA ALLO STATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE PRESCRIZIONI ILLEGITTIME.
SENT. 512/90 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI - ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE "MATERIE PRIME SECONDARIE" - IMPOSIZIONE DI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI AGLI OPERATORI DEL SETTORE CON DECRETO MINISTERIALE - NON SPETTANZA ALLO STATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE PRESCRIZIONI ILLEGITTIME.
Testo
Le disposizioni con cui il Ministro dell'ambiente prescrive adempimenti ed obblighi, nonche' autorizzazioni e controlli, in ordine alle attivita' di utilizzazione, stoccaggio, trasporto, trattamento e commercio delle "materie prime secondarie" eludono il principio di legalita', sia perche' esorbitano dai limiti propri del potere ministeriale di adottare "norme tecniche generali", sia perche' impongono adempimenti in materie che la Costituzione sottopone a riserva relativa di legge o al principio di legalita' sostanziale; in guisa che, pur rientrando in attribuzioni spettanti allo Stato, interferiscono illegittimamente con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome. Non spetta pertanto allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni di cui agli artt. 4, comma primo, 6, comma primo, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzative ivi considerate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990; e sono conseguentemente annullate le disposizioni medesime.
Le disposizioni con cui il Ministro dell'ambiente prescrive adempimenti ed obblighi, nonche' autorizzazioni e controlli, in ordine alle attivita' di utilizzazione, stoccaggio, trasporto, trattamento e commercio delle "materie prime secondarie" eludono il principio di legalita', sia perche' esorbitano dai limiti propri del potere ministeriale di adottare "norme tecniche generali", sia perche' impongono adempimenti in materie che la Costituzione sottopone a riserva relativa di legge o al principio di legalita' sostanziale; in guisa che, pur rientrando in attribuzioni spettanti allo Stato, interferiscono illegittimamente con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome. Non spetta pertanto allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni di cui agli artt. 4, comma primo, 6, comma primo, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzative ivi considerate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990; e sono conseguentemente annullate le disposizioni medesime.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 09/11/1988
n. 397
art. 2
co. 6
legge 09/11/1988
n. 475
art. 0