Sentenza 513/1990 (ECLI:IT:COST:1990:513)
Massima numero 16629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 02/11/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Massime associate alla pronuncia:
16630
Titolo
SENT. 513/90 A. CAPACITA' CONTRIBUTIVA (PRINCIPIO DI) - IMPLICAZIONI - UGUAGLIANZA O, A SECONDA DEI CASI, DIFFERENZIAZIONE, DEI REGIMI IMPOSITIVI.
SENT. 513/90 A. CAPACITA' CONTRIBUTIVA (PRINCIPIO DI) - IMPLICAZIONI - UGUAGLIANZA O, A SECONDA DEI CASI, DIFFERENZIAZIONE, DEI REGIMI IMPOSITIVI.
Testo
Il principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati.
Il principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte