Sentenza 513/1990 (ECLI:IT:COST:1990:513)
Massima numero 16630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 02/11/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Massime associate alla pronuncia:
16629
Titolo
SENT. 513/90 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI R.M. E IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATE DAL FONDO ISTITUITO PRESSO LA CASSA INTEGRATIVA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE TELEFONICO STATALE - IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - DETRAZIONE DELLA PARTE CORRISPONDENTE AI CONTRIBUTI VERSATI - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 513/90 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI R.M. E IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATE DAL FONDO ISTITUITO PRESSO LA CASSA INTEGRATIVA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE TELEFONICO STATALE - IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - DETRAZIONE DELLA PARTE CORRISPONDENTE AI CONTRIBUTI VERSATI - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennita' di fine rapporto non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate ne' ad I.R.P.E.F. ne' ad imposta di R.M. o complementare. E poiche' anche le indennita' di buonuscita erogate dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto (v. art. 28 d.P.R. n. 688 del 1949) va dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. - analogamente a quanto gia' deciso riguardo alle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L. - degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare all'imposta di R.M. e all'imposta complementare sul reddito vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa. - S. nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988.
Per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennita' di fine rapporto non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate ne' ad I.R.P.E.F. ne' ad imposta di R.M. o complementare. E poiche' anche le indennita' di buonuscita erogate dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto (v. art. 28 d.P.R. n. 688 del 1949) va dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. - analogamente a quanto gia' deciso riguardo alle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L. - degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare all'imposta di R.M. e all'imposta complementare sul reddito vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa. - S. nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte