Sentenza 515/1990 (ECLI:IT:COST:1990:515)
Massima numero 16539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  15/10/1990;  Decisione del  15/10/1990
Deposito del 02/11/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Massime associate alla pronuncia:  16540  16541  16542


Titolo
SENT. 515/90 A. LIBERTA' PERSONALE - GARANZIA COSTITUZIONALE - FINALITA' - MISURE COERCITIVE ADOTTATE DALL'AUTORITA' DI P.S. - ECCEZIONALITA' E PROVVISORIETA'.

Testo
La disciplina costituzionale posta dall'art. 13 Cost. in tema di liberta' personale mira in primo luogo a garantire la difesa della persona umana da forme illegittime di detenzione e, in particolare, dall'uso arbitrario del potere di arresto da parte dell'autorita' di polizia. Tali finalita', nei casi eccezionali di necessita' ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge, in cui i provvedimenti limitativi della liberta' siano stati adottati non dal giudice ma dall'autorita' di pubblica sicurezza, vengono perseguite - ai sensi del terzo comma dell'art. 13 - mediante l'adozione di un meccanismo procedurale rigorosamente scandito nei tempi e nelle competenze, meccanismo incentrato sul carattere provvisorio del provvedimento adottato dall'autorita' di pubblica sicurezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte