Sentenza 515/1990 (ECLI:IT:COST:1990:515)
Massima numero 16540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 02/11/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Titolo
SENT. 515/90 B. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO ADOTTATO DALL'AUTORITA' DI P.S. - ORDINE DI LIBERAZIONE IMMEDIATA PER DECORRENZA DEI TERMINI - PRONUNCIA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SULLA CONVALIDA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 515/90 B. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO ADOTTATO DALL'AUTORITA' DI P.S. - ORDINE DI LIBERAZIONE IMMEDIATA PER DECORRENZA DEI TERMINI - PRONUNCIA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SULLA CONVALIDA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Un controllo del giudice sulla legittimita' dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza di propria iniziativa non e' imposto, dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione, "sempre e comunque". Una pronuncia sulla convalida da parte dell'autorita' giudiziaria e' necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati dal precetto costituzionale, gli effetti del provvedimento restrittivo, ma non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 13, terzo comma, Cost., dell'art. 390 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il pubblico ministero debba richiedere al giudice delle indagini preliminari la convalida dell'arresto o del fermo, ove, divenuti questi inefficaci ai sensi dell'art. 386, settimo comma, o dell'art. 390, terzo comma, stesso codice, per decorso dei termini, sia stata ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato).
Un controllo del giudice sulla legittimita' dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza di propria iniziativa non e' imposto, dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione, "sempre e comunque". Una pronuncia sulla convalida da parte dell'autorita' giudiziaria e' necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati dal precetto costituzionale, gli effetti del provvedimento restrittivo, ma non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 13, terzo comma, Cost., dell'art. 390 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il pubblico ministero debba richiedere al giudice delle indagini preliminari la convalida dell'arresto o del fermo, ove, divenuti questi inefficaci ai sensi dell'art. 386, settimo comma, o dell'art. 390, terzo comma, stesso codice, per decorso dei termini, sia stata ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 3
Altri parametri e norme interposte