Sentenza 515/1990 (ECLI:IT:COST:1990:515)
Massima numero 16542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 02/11/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Titolo
SENT. 515/90 D. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO ADOTTATO DALL'AUTORITA' DI P.S. - SUCCESSIVO ORDINE DI LIBERAZIONE IMMEDIATA - NON NECESSITA' MA POSSIBILITA' DI UNA PRONUNCIA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SULLA CONVALIDA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - FATTISPECIE.
SENT. 515/90 D. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO ADOTTATO DALL'AUTORITA' DI P.S. - SUCCESSIVO ORDINE DI LIBERAZIONE IMMEDIATA - NON NECESSITA' MA POSSIBILITA' DI UNA PRONUNCIA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SULLA CONVALIDA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - FATTISPECIE.
Testo
Riguardo all'ipotesi in cui, in seguito a provvedimento restrittivo della liberta' personale adottato dall'autorita' di P.S., sia stata ordinata la liberazione immediata dell'arrestato (o del fermato) nulla vieta che il legislatore, nell'ambito delle scelte rimesse alla sua discrezionalita', possa disporre che l'udienza di convalida, anche se non piu' necessaria ai sensi dell'art. 13 Cost., sia tenuta pur dopo la liberazione, tanto piu' se questa sia stata determinata (come nella fattispecie richiamata dall'art. 121 del d.lgs. n. 271 del 1989) non da vizi procedurali, bensi' da una valutazione di opportunita' del pubblico ministero, che ritenga di non dover richiedere per motivi di merito l'applicazione di misure coercitive.
Riguardo all'ipotesi in cui, in seguito a provvedimento restrittivo della liberta' personale adottato dall'autorita' di P.S., sia stata ordinata la liberazione immediata dell'arrestato (o del fermato) nulla vieta che il legislatore, nell'ambito delle scelte rimesse alla sua discrezionalita', possa disporre che l'udienza di convalida, anche se non piu' necessaria ai sensi dell'art. 13 Cost., sia tenuta pur dopo la liberazione, tanto piu' se questa sia stata determinata (come nella fattispecie richiamata dall'art. 121 del d.lgs. n. 271 del 1989) non da vizi procedurali, bensi' da una valutazione di opportunita' del pubblico ministero, che ritenga di non dover richiedere per motivi di merito l'applicazione di misure coercitive.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte