Ambiente - Norme della Regione Lazio - Semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 143 e 145 cod. beni culturali, dell'art. 5 della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, introducendo modifiche alla legge reg. Lazio n. 36 del 1987, prevede semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche. Come eccepito, le questioni promosse investono l'intero articolo, il quale presenta un contenuto alquanto ampio e complesso e consta di una molteplicità di disposizioni accomunate solo genericamente dall'obiettivo di realizzare una serie di semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche. L'impossibilità di riferire a singole disposizioni la generica censura formulata nel ricorso e l'altrettanto evidente impossibilità di operare una sua resecazione, limitandola alle sole parti dell'art. 5 che riguardano direttamente gli strumenti urbanistici, ne determinano l'inammissibilità.
Nei giudizi in via principale è richiesto il requisito minimo di una motivazione adeguata e non meramente apodittica. (Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2021, n. 78 del 2021, n. 279 del 2020 e n. 143 del 2020).