Ordinanza 517/1990 (ECLI:IT:COST:1990:517)
Massima numero 16598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/10/1990; Decisione del
15/10/1990
Deposito del 02/11/1990; Pubblicazione in G. U. 07/11/1990
Titolo
ORD. 517/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - UDIENZA DIBATTIMENTALE - FUNZIONI DI P.M. - DELEGABILITA' AD UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 517/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - UDIENZA DIBATTIMENTALE - FUNZIONI DI P.M. - DELEGABILITA' AD UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina legislativa relativa alla delegabilita' delle funzioni di P.M. ad ufficiali di polizia giudiziaria puo' considerarsi idonea a garantire l'effettiva partecipazione della pubblica accusa alla dialettica processuale, essendo stata affidata la "possibilita'" di delega delle funzioni del pubblico ministero in udienza alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica presso le preture, il quale potra' provvedere "nominativamente", tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze dei delegandi. Va escluso, pertanto, ogni contrasto con i principi sanciti dall'art. 24 Cost., ammessa, in ipotesi, la riferibilita' a tale norma costituzionale (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 22 d.P.R. 22 novembre 1988, n. 449)
La disciplina legislativa relativa alla delegabilita' delle funzioni di P.M. ad ufficiali di polizia giudiziaria puo' considerarsi idonea a garantire l'effettiva partecipazione della pubblica accusa alla dialettica processuale, essendo stata affidata la "possibilita'" di delega delle funzioni del pubblico ministero in udienza alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica presso le preture, il quale potra' provvedere "nominativamente", tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze dei delegandi. Va escluso, pertanto, ogni contrasto con i principi sanciti dall'art. 24 Cost., ammessa, in ipotesi, la riferibilita' a tale norma costituzionale (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 22 d.P.R. 22 novembre 1988, n. 449)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte