Sentenza 520/1990 (ECLI:IT:COST:1990:520)
Massima numero 16611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
13/11/1990; Decisione del
13/11/1990
Deposito del 15/11/1990; Pubblicazione in G. U. 21/11/1990
Titolo
SENT. 520/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DA ENTI LOCALI - CORSI PER IL DIPLOMA DI INFERMIERA PROFESSIONALE - DURATA LEGALE - CONDIZIONE PER L'ACCESSO AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER OSTETRICA - FACOLTA' DI RISCATTO - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 520/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DA ENTI LOCALI - CORSI PER IL DIPLOMA DI INFERMIERA PROFESSIONALE - DURATA LEGALE - CONDIZIONE PER L'ACCESSO AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER OSTETRICA - FACOLTA' DI RISCATTO - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Resta estraneo al sistema normativo dei riscatti, che e' volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla qualificazione professionale, il periodo di studio relativo al conseguimento del diploma di infermiera professionale, quando s'intende fare valere tale corso non per una diretta utilizzazione, cioe' con riferimento al posto occupato in carriera, bensi', allo scopo, mediato, dell'iscrizione successiva alla scuola di ostetricia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia).
Resta estraneo al sistema normativo dei riscatti, che e' volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla qualificazione professionale, il periodo di studio relativo al conseguimento del diploma di infermiera professionale, quando s'intende fare valere tale corso non per una diretta utilizzazione, cioe' con riferimento al posto occupato in carriera, bensi', allo scopo, mediato, dell'iscrizione successiva alla scuola di ostetricia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte