Ambiente - Norme della Regione Lazio - Semplificazione istruttoria per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e dei piani attuativi - Inclusione della produzione delle energie rinnovabili tra le attività multimprenditoriali consentite - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che introduce modifiche alla legge reg. Lazio n. 38 del 1999, per cui l'attività di produzione delle energie rinnovabili è espressamente inclusa tra le attività "multimprenditoriali", generalmente consentite in zona agricola. Le modifiche apportate dall'impugnato art. 6, nel suo complesso, sono ascrivibili, in virtù sia del suo titolo, sia, soprattutto, del contenuto delle sue disposizioni, alla competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio. Tuttavia, sulla base del suo chiaro dato letterale, si deve escludere che la previsione - impugnata solo per il mancato richiamo dei vincoli paesaggistici - concretizzi un'ipotesi di deroga o di contrasto al principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica, i cui vincoli permangono inalterati, con la conseguenza che lo svolgimento delle suddette attività multimprenditoriali nelle zone agricole resta pur sempre subordinato al rispetto della normativa in materia di autorizzazione paesaggistica e delle prescrizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) o comunque dei vincoli operanti nelle more della sua definitiva entrata in vigore.
Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2021, n. 101 del 2021, n. 54 del 2021, n. 29 del 2021, n. 240 del 2020, n. 86 del 2019, n. 178 del 2018, n. 68 del 2018 e n. 66 del 2018).