Sentenza 525/1990 (ECLI:IT:COST:1990:525)
Massima numero 16677
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  14/11/1990;  Decisione del  14/11/1990
Deposito del 28/11/1990; Pubblicazione in G. U. 05/12/1990
Massime associate alla pronuncia:  16675  16679


Titolo
SENT. 525/90 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTO INFRAPROCEDIMENTALE - OMESSA IMPUGNATIVA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO CONTRO L'ATTO FINALE - ESCLUSIONE.

Testo
La mancata proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome - al quale non e' applicabile l'istituto dell'acquiescienza - in relazione ad un atto infraprocedimentale, non deve indurre a considerare tardivo quello proposto contro l'atto finale del procedimento. All'atto procedimentale infatti non puo' riconoscersi alcun effetto impegnativo nei confronti degli atti successivi del procedimento. - Sulla inapplicabilita', nel giudizio per conflitto di attribuzione, dell'istituto della acquiescenza: S. nn. 77/1958, 82/1958, 56/1969 e 89/1977. - Sulla inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione contro atti meramente conseguenziali di altri con cui la competenza contestata e' gia' stata esercitata: S. nn. 63/1965, 94/1972, 112/1972 e 28/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte