Sentenza 525/1990 (ECLI:IT:COST:1990:525)
Massima numero 16679
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
14/11/1990; Decisione del
14/11/1990
Deposito del 28/11/1990; Pubblicazione in G. U. 05/12/1990
Titolo
SENT. 525/90 C. PROVINCIA DI TRENTO - CASSE DI RISPARMIO - CASSE CON SEDE NEL TRENTINO-ALTO ADIGE E SPORTELLI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE (NELLA SPECIE: CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO) - NOMINA DEL VICE PRESIDENTE CON DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE - ESERCIZIO DI COMPETENZA SPETTANTE ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.
SENT. 525/90 C. PROVINCIA DI TRENTO - CASSE DI RISPARMIO - CASSE CON SEDE NEL TRENTINO-ALTO ADIGE E SPORTELLI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE (NELLA SPECIE: CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO) - NOMINA DEL VICE PRESIDENTE CON DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE - ESERCIZIO DI COMPETENZA SPETTANTE ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.
Testo
In via di principio i poteri delle regioni o delle province autonome sono naturalmente delimitati dai confini dell'interesse regionale o provinciale sotteso alle competenze legislative e amministrative delle stesse e poiche', sotto il profilo spaziale, quei confini coincidono con i limiti del rispettivo territorio, la mancanza nelle norme statutarie di qualsiasi precisazione circa l'ambito delle competenze attribuite non consente di ritenerle estese oltre il suddetto limite. Percio', nel caso, l'art. 11, ultimo comma, dello Statuto per il Trentino Alto Adige, secondo il quale, senza specificazioni, "la Provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministro del Tesoro", va inteso nel senso - precisato dagli artt. 1 e 2 delle Norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 - che il suddetto potere di nomina spetta alle Province limitatamente agli istituti di credito di carattere regionale, tali in quanto hanno sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale. Pertanto l'apertura di uno o piu' sportelli della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, fuori del territorio regionale comporta che la nomina del vicepresidente della stessa Cassa spetta allo Stato, con conseguente annullamento della delibera n. 2146 del 7 marzo 1990, con cui la Giunta provinciale di Trento ha provveduto a tale nomina. - S. nn. 1141/1988 e 1147/1988.
In via di principio i poteri delle regioni o delle province autonome sono naturalmente delimitati dai confini dell'interesse regionale o provinciale sotteso alle competenze legislative e amministrative delle stesse e poiche', sotto il profilo spaziale, quei confini coincidono con i limiti del rispettivo territorio, la mancanza nelle norme statutarie di qualsiasi precisazione circa l'ambito delle competenze attribuite non consente di ritenerle estese oltre il suddetto limite. Percio', nel caso, l'art. 11, ultimo comma, dello Statuto per il Trentino Alto Adige, secondo il quale, senza specificazioni, "la Provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministro del Tesoro", va inteso nel senso - precisato dagli artt. 1 e 2 delle Norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 - che il suddetto potere di nomina spetta alle Province limitatamente agli istituti di credito di carattere regionale, tali in quanto hanno sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale. Pertanto l'apertura di uno o piu' sportelli della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, fuori del territorio regionale comporta che la nomina del vicepresidente della stessa Cassa spetta allo Stato, con conseguente annullamento della delibera n. 2146 del 7 marzo 1990, con cui la Giunta provinciale di Trento ha provveduto a tale nomina. - S. nn. 1141/1988 e 1147/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/11/1977
n. 234
art. 2