Ambiente - Norme della Regione Lazio - Edificazione in zona agricola - Possibile realizzazione di manufatti connessi alle attività agricole, con ampliamento delle relative categorie - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 20, 143 e 145 cod. beni culturali, degli artt. 6, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, modificando gli artt. 55, 57 e 57-bis della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, consentono di realizzare manufatti connessi alle attività agricole, ampliando le relative categorie mediante il riferimento alle attività agricole tradizionali, connesse e compatibili. Le disposizioni impugnate non si pongono in contrasto, né derogano, al principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica. Nel caso di specie, dal dato letterale si deve infatti ritenere che tutti gli interventi edificatori consentiti dalle norme regionali impugnate siano subordinati al rispetto della normativa in materia di autorizzazione paesaggistica e delle prescrizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) o comunque dei vincoli operanti nelle more della sua definitiva entrata in vigore.