Sentenza 526/1990 (ECLI:IT:COST:1990:526)
Massima numero 16668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
14/11/1990; Decisione del
14/11/1990
Deposito del 28/11/1990; Pubblicazione in G. U. 05/12/1990
Titolo
SENT. 526/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PER CONTRIBUTI DOVUTI DA SOCIETA' COOPERATIVE DI LAVORO E SOCIETA' PERSONALI AD ISTITUTI ED ENTI PER FORME DI TUTELA DIVERSE DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI - PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI MOBILI - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 526/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PER CONTRIBUTI DOVUTI DA SOCIETA' COOPERATIVE DI LAVORO E SOCIETA' PERSONALI AD ISTITUTI ED ENTI PER FORME DI TUTELA DIVERSE DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI - PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI MOBILI - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Nell'art. 2754 c.c. l'espressione "datore di lavoro" va sicuramente intesa in una accezione comprensiva anche dei rapporti tra le societa' personali e i soci che hanno conferito la propria opera: tali rapporti, pur avendo natura diversa dal rapporto di lavoro, hanno per oggetto l'apporto di una attivita' lavorativa che, nei confronti del soggetto collettivo (creditore), e' connotata dagli elementi della subordinazione. Pertanto, anche in materia di privilegio di crediti per i premi dovuti all'Istituto assicuratore (nel caso di specie: INAIL) dalle societa' cooperative di lavoro per i loro soci lavoratori e dalle societa' personali per i soci d'opera, e' applicabile la disciplina del codice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2754 cod. civ. come modificato dalla l. 29 luglio 1975 n. 426).
Nell'art. 2754 c.c. l'espressione "datore di lavoro" va sicuramente intesa in una accezione comprensiva anche dei rapporti tra le societa' personali e i soci che hanno conferito la propria opera: tali rapporti, pur avendo natura diversa dal rapporto di lavoro, hanno per oggetto l'apporto di una attivita' lavorativa che, nei confronti del soggetto collettivo (creditore), e' connotata dagli elementi della subordinazione. Pertanto, anche in materia di privilegio di crediti per i premi dovuti all'Istituto assicuratore (nel caso di specie: INAIL) dalle societa' cooperative di lavoro per i loro soci lavoratori e dalle societa' personali per i soci d'opera, e' applicabile la disciplina del codice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2754 cod. civ. come modificato dalla l. 29 luglio 1975 n. 426).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte