Sentenza 529/1990 (ECLI:IT:COST:1990:529)
Massima numero 16676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  28/11/1990;  Decisione del  28/11/1990
Deposito del 03/12/1990; Pubblicazione in G. U. 05/12/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 529/90. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - VERBALE - MODALITA' - FORMA RIASSUNTIVA - OMESSA PREVISIONE DI REGISTRAZIONE SU NASTRO O IN FONOTIPIA, IN CASO DI RITENUTA OPPORTUNITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ESTENSIONE PER CASI ANALOGHI (PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO E PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE).

Testo
In ossequio al principio di rapidita' degli atti processuali, non e' da ritenersi in contrasto con i criteri e i principi dell'art. 2, punto 8, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che il legislatore delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteristiche dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro verbalizzazione riassuntiva. Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta, pero', nella circostanza che l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. prevede in modo esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella, alternativa, della verbalizzazione integrale. Difatti, qualunque delle due forme alternative sia prevista come regola nella fase di volta in volta considerata, deve pur sempre essere conservata al giudice la possibilita' di avvalersi dell'altra forma di verbalizzazione in relazione alle concrete esigenze processuali. Vanno, pertanto, dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che la verbalizzazione dell'udienza preliminare avvenga "soltanto", anziche' "di regola", in forma riassuntiva, e conseguentemente, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, gli artt. 127, ultimo comma, e 666, nono comma, cod. proc. pen. che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono, per i procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo verbale di udienza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dirett. 8

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27