Sentenza 530/1990 (ECLI:IT:COST:1990:530)
Massima numero 16682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  28/11/1990;  Decisione del  28/11/1990
Deposito del 03/12/1990; Pubblicazione in G. U. 12/12/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 530/90. IMPIEGO PUBBLICO - GIOVANI ASSUNTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 285 DEL 1977 - AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITA' PER L'INQUADRAMENTO IN RUOLO - ESCLUSIONE DI COLORO CHE FOSSERO CESSATI DAL SERVIZIO PRIMA DEL 31 MAGGIO 1984 PER NON AVER SUPERATO IL PRECEDENTE ESAME DI IDONEITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' ingiustificato che una legge di per se' eccezionale, diretta a trasformare in rapporti di impiego di ruolo rapporti di impiego provvisorio, faccia esclusivo riferimento al personale in servizio ad una certa data, proprio per ancorare tale trasformazione a concrete esigenze di servizio, circostanza questa che consente di stabilire in modo aderente alla realta' l'effettivo fabbisogno numerico del personale che viene assunto in via definitiva. Nel caso in questione, poi, la data del 31 maggio 1984 - indicata dalla impugnata disposizione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, come quella in cui si dovesse essere ancora in servizio per poter essere ammessi agli esami di idoneita' - non puo' considerarsi arbitraria, in quanto prescelta come elemento di diversificazione, perche' suggerita dall'esigenza di armonizzare le situazioni in essa contemplate con quelle disciplinate dalla precedente legge 16 maggio 1984, n. 138. Inoltre, in presenza di una norma diretta a sistemare il personale in questione in relazione al reale fabbisogno, mediante la trasformazione in posti di ruolo di posizioni ricoperte a titolo precario, e' del tutto irrilevante, rispetto alle finalita' che la norma stessa si prefiggeva, la situazione di coloro che alla data suddetta non si trovassero piu', per qualsivoglia ragione (quale, in ipotesi, la maggiore o minore sollecitudine dell'amministrazione nell'espletare i precedenti esami di idoneita' e nel risolvere con maggiore rapidita' il rapporto con i non idonei) in tale posizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte