Sentenza 141/2021 (ECLI:IT:COST:2021:141)
Massima numero 44018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
12/05/2021; Decisione del
12/05/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Rilascio, da parte dei Comuni, delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio nel rispetto di quanto stabilito dai piani di utilizzazione degli arenili (PUA) regionali e comunali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione.
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Rilascio, da parte dei Comuni, delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio nel rispetto di quanto stabilito dai piani di utilizzazione degli arenili (PUA) regionali e comunali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145 cod. beni culturali, dell'art. 7, comma 7, lett. c), n. 1), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che ha aggiunto il numero 2-quater) nella lett. a) del comma 1 dell'art. 10 della legge reg. Lazio n. 53 del 1998, disponendo l'attribuzione ai Comuni di una serie di funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, a seguito del loro trasferimento dallo Stato alle Regioni operato con gli artt. 51 e seguenti e 86 e seguenti del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo in particolare il rilascio, da parte dei Comuni, di concessioni demaniali per porti, approdi e punti di ormeggio nel rispetto di quanto stabilito dal PUA (piano di utilizzazione degli arenili) regionale e dai rispettivi PUA comunali. Nel caso di specie, la disposizione impugnata - modificata dall'art. 15, comma 3, della legge reg. Lazio n. 16 del 2020, senza che tale modifica incida sui termini delle questioni promosse - non si pone in contrasto né deroga al principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica; deve quindi ritenersi che i Comuni, nel provvedere al rilascio indicato, non possano prescindere dai vincoli paesaggistici cui soggiacciono le fasce costiere marittime.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145 cod. beni culturali, dell'art. 7, comma 7, lett. c), n. 1), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che ha aggiunto il numero 2-quater) nella lett. a) del comma 1 dell'art. 10 della legge reg. Lazio n. 53 del 1998, disponendo l'attribuzione ai Comuni di una serie di funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, a seguito del loro trasferimento dallo Stato alle Regioni operato con gli artt. 51 e seguenti e 86 e seguenti del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo in particolare il rilascio, da parte dei Comuni, di concessioni demaniali per porti, approdi e punti di ormeggio nel rispetto di quanto stabilito dal PUA (piano di utilizzazione degli arenili) regionale e dai rispettivi PUA comunali. Nel caso di specie, la disposizione impugnata - modificata dall'art. 15, comma 3, della legge reg. Lazio n. 16 del 2020, senza che tale modifica incida sui termini delle questioni promosse - non si pone in contrasto né deroga al principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica; deve quindi ritenersi che i Comuni, nel provvedere al rilascio indicato, non possano prescindere dai vincoli paesaggistici cui soggiacciono le fasce costiere marittime.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
27/02/2020
n. 1
art. 7
co. 7
legge della Regione Lazio
11/12/1998
n. 53
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 135
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 142
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 143
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 145