Ordinanza 533/1990 (ECLI:IT:COST:1990:533)
Massima numero 16671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
28/11/1990; Decisione del
28/11/1990
Deposito del 03/12/1990; Pubblicazione in G. U. 12/12/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 533/90. CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - RICONOSCIMENTO AL MEZZADRO, CHE NON CHIEDE O NON PUO' OTTENERE LA CONVERSIONE DEL RAPPORTO IN AFFITTO, DI UN AUMENTO DELLA QUOTA DI PRODOTTI E UTILI NELLA MISURA DEL 6 PER CENTO DELLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 533/90. CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - RICONOSCIMENTO AL MEZZADRO, CHE NON CHIEDE O NON PUO' OTTENERE LA CONVERSIONE DEL RAPPORTO IN AFFITTO, DI UN AUMENTO DELLA QUOTA DI PRODOTTI E UTILI NELLA MISURA DEL 6 PER CENTO DELLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella disciplina della mezzadria , la determinazione del rapporto percentuale fra le quote spettanti, rispettivamente, al mezzadro e al concedente, appartiene alla discrezionalita' del legislatore. Peraltro l'aumento del sei per cento della quota spettante al mezzadro, previsto dall'art. 37 legge 3 maggio 1982 n. 203, non eccede il limite della ragionevolezza essendo concesso a compenso della mancata conversione del contratto in affitto ed in quanto espressione del principio, gia' affermato con la l. 4 agosto 1948 n. 1094, secondo il quale nella disciplina della mezzadria viene ad essere valorizzato l'apporto di lavoro del mezzadro e della sua famiglia come titolo all'assegnazione di una quota maggiore di quella spettante al concedente. (Manifesta infondatezza della questine di legittimita' costituzionale dell'art. 37 l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost.).
Nella disciplina della mezzadria , la determinazione del rapporto percentuale fra le quote spettanti, rispettivamente, al mezzadro e al concedente, appartiene alla discrezionalita' del legislatore. Peraltro l'aumento del sei per cento della quota spettante al mezzadro, previsto dall'art. 37 legge 3 maggio 1982 n. 203, non eccede il limite della ragionevolezza essendo concesso a compenso della mancata conversione del contratto in affitto ed in quanto espressione del principio, gia' affermato con la l. 4 agosto 1948 n. 1094, secondo il quale nella disciplina della mezzadria viene ad essere valorizzato l'apporto di lavoro del mezzadro e della sua famiglia come titolo all'assegnazione di una quota maggiore di quella spettante al concedente. (Manifesta infondatezza della questine di legittimita' costituzionale dell'art. 37 l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte