Sentenza 534/1990 (ECLI:IT:COST:1990:534)
Massima numero 16669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  28/11/1990;  Decisione del  28/11/1990
Deposito del 05/12/1990; Pubblicazione in G. U. 12/12/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 534/90. MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - ILLECITI DEPENALIZZATI (NELLA SPECIE: INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA) - SANZIONI - APPLICAZIONE (PROCEDIMENTO) - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DEL PREFETTO - OBBLIGO PER IL GIUDICE, IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE ALL'UDIENZA, DI CONVALIDARE L'INGIUNZIONE ANCHE NELLA IPOTESI IN CUI NE RISULTI DOCUMENTALMENTE PROVATA LA ILLEGITTIMITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
In seguito alla nuova norma introdotta, in senso piu' garantistico, dall'art. 464 del codice di procedura penale (il quale, a differenza dell'art. 510 del codice previgente, stabilisce, riguardo alla opposizione a decreto penale, che in ogni caso, indipendentemente dalla condotta processuale del l'opponente, il giudice revochi il decreto), date le indiscutibili affinita' e il parallelismo, sul piano processuale - sia sotto il regime dell'abrogato codice di procedura penale che sotto il regime di quello vigente - fra il giudizio di opposizione a decreto penale e il giudizio di opposizione all'ingiunzione, relativo agli illeciti amministrativi depenalizzati, come disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, non risulta piu' giustificata, in quest'ultimo, la limitazione del diritto di difesa cui da' luogo l'art. 23 della legge suddetta, col prevedere che la mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, comporti la convalida del provvedimento opposto anche quando la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. L'art. 23 della legge n. 689 del 1981 va pertanto dichiarato illegittimo, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. - Riguardo agli effetti della mancata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione a ingiunzione, nella vigenza del codice di procedura penale del 1930: O. n. 111/1989. - Riguardo agli effetti della mancata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto penale sotto il regime del codice del 1930 e, rispettivamente, nel procedimento per convalida di sfratto (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.): S. nn. 46/1957 e 89/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte