Sentenza 535/1990 (ECLI:IT:COST:1990:535)
Massima numero 16691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
28/11/1990; Decisione del
28/11/1990
Deposito del 05/12/1990; Pubblicazione in G. U. 12/12/1990
Massime associate alla pronuncia:
16690
Titolo
SENT. 535/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DOCENTI DI RUOLO ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI - DURATA LEGALE DEI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA DI DETTA ACCADEMIA - FACOLTA' DI RISCATTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 535/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DOCENTI DI RUOLO ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI - DURATA LEGALE DEI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA DI DETTA ACCADEMIA - FACOLTA' DI RISCATTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Poiche' ai fini dell'ammissione ai corsi per la docenza di ruolo nelle Accademie di belle Arti e' espressamente richiesto dall'ordinamento vigente, o la laurea in architettura o uno dei diplomi conseguiti presso l'Accademia di belle arti, purche' posseduto congiuntamente a quello di scuola secondaria, e' irragionevolmente discriminatoria la previsione della facolta' di riscatto solo per il corso legale degli studi universitari e non anche per gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per ottenere uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, alternativo alla laurea in architettura. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma primo, d.P.R. 20 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturita' artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissine ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti.
Poiche' ai fini dell'ammissione ai corsi per la docenza di ruolo nelle Accademie di belle Arti e' espressamente richiesto dall'ordinamento vigente, o la laurea in architettura o uno dei diplomi conseguiti presso l'Accademia di belle arti, purche' posseduto congiuntamente a quello di scuola secondaria, e' irragionevolmente discriminatoria la previsione della facolta' di riscatto solo per il corso legale degli studi universitari e non anche per gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per ottenere uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, alternativo alla laurea in architettura. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma primo, d.P.R. 20 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturita' artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissine ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte