Sentenza 536/1990 (ECLI:IT:COST:1990:536)
Massima numero 16670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
28/11/1990; Decisione del
28/11/1990
Deposito del 05/12/1990; Pubblicazione in G. U. 12/12/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 536/90. IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRESE MANUFATTURIERE BENEFICIARIE DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI DI CUI AL D.L. N. 15/1977 - INDIVIDUAZIONE DI DETTE IMPRESE - ATTRIBUZIONE DI VALORE VINCOLANTE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PREDISPOSTA DALL'ISTAT - RITENUTA INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 536/90. IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRESE MANUFATTURIERE BENEFICIARIE DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI DI CUI AL D.L. N. 15/1977 - INDIVIDUAZIONE DI DETTE IMPRESE - ATTRIBUZIONE DI VALORE VINCOLANTE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PREDISPOSTA DALL'ISTAT - RITENUTA INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Come afferma la Corte di cassazione, l'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, secondo il quale le imprese manufatturiere ed estrattive beneficiarie degli sgravi contributivi di cui all'art. 1 del d.l. 7 febraio 1977, n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attivita' economiche predisposta dall'ISTAT, contiene un rinvio formale, e non recettizio, ad un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della norma di rinvio e che questa fa riferimento solo alla fonte di produzione di esso e non ad un atto determinato. Cio' significa che il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT, vincola il giudice nel senso che egli non puo' riferirsi ad altre fonti per attingere il criterio di identificazione delle suddette imprese, ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla legittimita' dell'atto, rimanendo applicabile il principio generale di sindacabilita' degli atti amministrativi illegittimi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, l. 31 marzo 1979 n. 92 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 108/1982 e 84/1983.
Come afferma la Corte di cassazione, l'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, secondo il quale le imprese manufatturiere ed estrattive beneficiarie degli sgravi contributivi di cui all'art. 1 del d.l. 7 febraio 1977, n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attivita' economiche predisposta dall'ISTAT, contiene un rinvio formale, e non recettizio, ad un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della norma di rinvio e che questa fa riferimento solo alla fonte di produzione di esso e non ad un atto determinato. Cio' significa che il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT, vincola il giudice nel senso che egli non puo' riferirsi ad altre fonti per attingere il criterio di identificazione delle suddette imprese, ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla legittimita' dell'atto, rimanendo applicabile il principio generale di sindacabilita' degli atti amministrativi illegittimi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, l. 31 marzo 1979 n. 92 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 108/1982 e 84/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte