Sentenza 537/1990 (ECLI:IT:COST:1990:537)
Massima numero 16680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
28/11/1990; Decisione del
28/11/1990
Deposito del 05/12/1990; Pubblicazione in G. U. 12/12/1990
Massime associate alla pronuncia:
16681
Titolo
SENT. 537/90 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARLA, IN CASO DI RIFIUTO O INERZIA DEL DATORE DI LAVORO, RIGUARDO AL RILASCIO DELLE PRESCRITTE DICHIARAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 537/90 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARLA, IN CASO DI RIFIUTO O INERZIA DEL DATORE DI LAVORO, RIGUARDO AL RILASCIO DELLE PRESCRITTE DICHIARAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti o non provveda a rilasciare la prescritta dichiarazione attestante l'anzianita' di servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde risultanti dai modelli 101 relativi a due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto e delle eventuali ritenute erariali gia' operate, la conoscenza dei dati necessari ai fini della liquidazione del credito puo' essere acquisita aliunde da parte dell'istituto erogante (INPS) mediante ogni possibile valida procedura - anche con la collaborazione di chiunque sia interessato, soccorrendo al riguardo le nuove norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi emanate con legge 7 agosto 1990, n. 241 - o, nel caso di verifica giudiziale sul punto da parte del giudice, a mezzo dei poteri istruttori di cui dispone. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, nono comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione).
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti o non provveda a rilasciare la prescritta dichiarazione attestante l'anzianita' di servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde risultanti dai modelli 101 relativi a due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto e delle eventuali ritenute erariali gia' operate, la conoscenza dei dati necessari ai fini della liquidazione del credito puo' essere acquisita aliunde da parte dell'istituto erogante (INPS) mediante ogni possibile valida procedura - anche con la collaborazione di chiunque sia interessato, soccorrendo al riguardo le nuove norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi emanate con legge 7 agosto 1990, n. 241 - o, nel caso di verifica giudiziale sul punto da parte del giudice, a mezzo dei poteri istruttori di cui dispone. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, nono comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte