Sentenza 537/1990 (ECLI:IT:COST:1990:537)
Massima numero 16681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  28/11/1990;  Decisione del  28/11/1990
Deposito del 05/12/1990; Pubblicazione in G. U. 12/12/1990
Massime associate alla pronuncia:  16680


Titolo
SENT. 537/90 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA - NECESSARIA DICHIARAZIONE SULL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE E ALTRI FATTI ATTINENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO O, IN CASO DI FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO, DEL CURATORE O DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE -POSSIBILITA' CHE NELLA PRIMA IPOTESI, A DIFFERENZA DALLA SECONDA, PER RIFIUTO O INERZIA DEL DATORE DI LAVORO, LA DICHIARAZIONE NON SIA PRESENTATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Riguardo alla dichiarazione del datore di lavoro presentata ai fini della liquidazione dell'indennita' di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia, non sussiste, in astratto, omogeneita' tra l'ipotesi in cui la dichiarazione debba essere presentata direttamente dal datore di lavoro e quella in cui, in caso di fallimento o concordato preventivo, vi provvedano il curatore o il commissario giudiziale. E' dunque senz'altro improponibile, in riferimento al principio di eguaglianza, un paragone tra le suddette ipotesi, sul presupposto, nella prima di esse, di una presunta insostituibilita' della dichiarazione in caso di inerzia o rifiuto da parte del datore di lavoro (al riguardo v. massima precedente).(Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, nono comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte