Sentenza 538/1990 (ECLI:IT:COST:1990:538)
Massima numero 16696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
10/12/1990; Decisione del
10/12/1990
Deposito del 14/12/1990; Pubblicazione in G. U. 19/12/1990
Massime associate alla pronuncia:
16697
Titolo
SENT. 538/90 A. FALLIMENTO - AMMISSIONE TARDIVA DI CREDITI ALLO STATO PASSIVO - APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI GIA' AMMESSI E LA DECORRENZA DEL TERMINE, PREVISTA DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER LE OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO.
SENT. 538/90 A. FALLIMENTO - AMMISSIONE TARDIVA DI CREDITI ALLO STATO PASSIVO - APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI GIA' AMMESSI E LA DECORRENZA DEL TERMINE, PREVISTA DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER LE OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO.
Testo
In conformita' di univoco orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione prevista dall'art. 100 della legge fallimentare e' proponibile non soltanto avverso i crediti tempestivamente insinuati ed ammessi, ma anche nei confronti dei decreti di ammissione tardiva, pronunciata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 101, terzo comma, della stessa legge: in tal caso, secondo la Corte di cassazione, il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione decorre dal deposito in cancelleria della variazione dello stato passivo, in analogia con quanto previsto per le opposizioni allo stato passivo dell'art. 100, comma primo, della legge fallimentare anteriormente alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale contenuta nella sentenza n. 102 del 1986.
In conformita' di univoco orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione prevista dall'art. 100 della legge fallimentare e' proponibile non soltanto avverso i crediti tempestivamente insinuati ed ammessi, ma anche nei confronti dei decreti di ammissione tardiva, pronunciata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 101, terzo comma, della stessa legge: in tal caso, secondo la Corte di cassazione, il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione decorre dal deposito in cancelleria della variazione dello stato passivo, in analogia con quanto previsto per le opposizioni allo stato passivo dell'art. 100, comma primo, della legge fallimentare anteriormente alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale contenuta nella sentenza n. 102 del 1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte