Sentenza 538/1990 (ECLI:IT:COST:1990:538)
Massima numero 16697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  10/12/1990;  Decisione del  10/12/1990
Deposito del 14/12/1990; Pubblicazione in G. U. 19/12/1990
Massime associate alla pronuncia:  16696


Titolo
SENT. 538/90 B. FALLIMENTO - AMMISSIONE TARDIVA DI CREDITO ALLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI GIA' AMMESSI - TERMINI - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI ANZICHE' DALLA DATA DELLA LORO EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEGLI INTERESSATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Riguardo alla opposizione, da parte dei creditori gia' ammessi allo stato passivo, avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo emanati ex art. 101, terzo comma, della legge fallimentare, (ved. massima precedente) la preventiva identificabilita' dei legittimati all'impugnazione richiede, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la diretta comunicazione ad essi del deposito del provvedimento di variazione. Nella ratio della garanzia della effettivita' della tutela del diritto di cui all'art. 24 Cost., che e' alla base della giurisprudenza della Corte in materia, non appare infatti a tal fine adeguato il deposito in cancelleria - previsto dall'art. 100, comma primo, della legge fallimentare - che e' idoneo a determinare soltanto una generale (e generica) conoscibilita'. D'altra parte la regola di uguaglianza di trattamento, secondo la quale il regime della decorrenza del termine non puo' essere ispirato da differenti criteri in casi nei quali e' omogenea la situazione cui detta decorrenza inerisce, non consente che riguardo alla decorrenza del termine per le opposizioni alle variazioni dello stato passivo continui ad applicarsi una norma del tutto analoga a quella, dello stesso art. 101, comma primo, concernente le opposizioni allo stato passivo, gia' riconosciuta illegittima con la sentenza n. 102 del 1986, e che sui soggetti legittimati all'opposizione contro i crediti tardivamente ammessi nella suddetta sentenza gravi un onere gia' ritenuto eccessivo e ingiustificato. L'art. 101, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, va pertanto dichiarato illegittimo anche nella parte in cui non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi dell'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo. - S. n. 102/1986

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte