Sentenza 141/2021 (ECLI:IT:COST:2021:141)
Massima numero 44019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  12/05/2021;  Decisione del  12/05/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44015  44016  44017  44018  44020  44021  44022


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse - Definizione di faggeta depressa - Abbassamento, a tale fine, della quota, da 800 m s.l.m. a 300 m s.l.m., al di sotto della quale gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio sono definiti tali - Conseguente riduzione dell'area soggetta a divieto di utilizzazione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 142, 143, 145, 146 e 149 cod. beni culturali, l'art. 9, comma 9, lett. d), n. 1), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, sostituendo il comma 2 dell'art. 34-bis della legge reg. Lazio n. 39 del 2002, modifica la definizione di «faggeta depressa», abbassando da 800 a 300 metri sul livello del mare la quota al di sotto della quale gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio sono definiti tali, escludendo dalla specifica tutela prevista nella legge regionale stessa per le faggete depresse gli ecosistemi di quel tipo che si trovano fra gli 800 e i 300 metri sul livello del mare. In tal modo, la norma impugnata dal Governo non si è limitata a modificare una precedente legge regionale che aveva introdotto un vincolo in assenza di precisi e corrispondenti limiti derivanti dalla disciplina statale, ma, abbassando la quota altimetrica al di sotto della quale operano le norme di tutela delle faggete depresse, ha surrettiziamente aggirato il vincolo posto dalla norma interposta costituita dall'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42 del 2004, con l'effetto di escludere dalla specifica tutela assicurata dall'indicato art. 34-bis la gran parte delle faggete depresse (situate per lo più sopra i 300 metri sul livello del mare) e di rendere possibili le utilizzazioni per finalità produttive per la parte più grande delle faggete depresse.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  27/02/2020  n. 1  art. 9  co. 9

legge della Regione Lazio  28/10/2002  n. 39  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 135  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 142  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 145  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 149